Condizioni generali di contratto
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I pacchetti turistici proposti da Prenotavacanze.it sono regolati dalle Condizioni Generali
di Contratto applicate dai singoli tour operator organizzatori. Riepiloghiamo di seguito tali
Condizioni suddivise per operatore.
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Condizioni generali di Contratto (Firma T.O. srl)
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977
n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto
applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206
del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a-trasporto; b-alloggio; c-servizi turistici
non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).Il
consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 20 delle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono:
-estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell’organizzatore;
-estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
-periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89
Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod.
Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità
del/i vettore/i effettivo/i nei
tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia
di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima
dell’inizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’
opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione
di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi
di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie
di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul
prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata
nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti
la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2°
e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare
i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel
Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore
che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora
fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il
10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata
dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore
inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore,
una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che: a- l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario; b- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c- i servizi medesimi o altri
servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d- il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute
per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni
di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno
informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole
di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il
Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…)
e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della
stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per
tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai
limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione
di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.).
Validità del Programma per il catalogo Croazia & Slovenia.
01/03/2009 – 28/02/2010
Validità del Programma per il catalogo Romagna & Adriatico.
01/03/2009 – 06/01/2010
Organizzazione Tecnica: Firma T.O. S.r.l., Via Nuova
Circonvallazione, 67 - Rimini. Autorizzazione n. 32 rilasciata dalla
Provincia di Rimini in data 22.07.2003.
Garanzie Assicurative: polizze Navale Assicurazioni
n. 00100012417 e 00100012477.
Grafica: Exploit, Bologna.
Stampa: Coptip Industrie Grafiche, Modena.
Pubblicato in data: 19/02/2009.
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